SENTENZA 29329/2019 PITTURARE CASA A FINE CONTRATTO DI LOCAZIONE

imbiancare casa sentenza 29329/2019

NOVITÀ SU PITTURARE CASA A FINE CONTRATTO DI LOCAZIONE
Dopo che la Cassazione si è pronunciata, dal 2019 è nulla la clausola extra contratto che obbliga l’inquilino a imbiancare casa alla fine del contratto di locazione.
Continuano gli svantaggi nei confronti dei proprietari di casa che perdono questo piccolo vantaggio (leggiamo “rispetto reciproco” tra inquilino e proprietario) che obbligava l’inquilino nel ripitturare casa al termine del contratto di locazione.
È quindi NULLA, come se non fosse mai esistita, la clausola accessoria voluta dal proprietario di casa che obbliga l’inquilino a fine locazione a eliminare le conseguenze del deterioramento dovuto all’uso normale dell’immobile.
Lo ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza 29329/2019.
C’è da dire che è assolutamente prassi nel rispetto reciproco lasciare la propria abitazione come è stata ricevuta. Se prendiamo in affitto un appartamento pitturato a nuovo non è corretto lasciare l’appartamento da pitturare.
Basti pensare che la pittura di un appartamento di circa 60mq costa mediamente, tramite azienda di pittura, € 1.200 – 1.800. Chi dovrebbe quindi sostenere questa spesa? Sempre il proprietario di casa?
La risposta è no. Se l’inquilino trova un’abitazione pitturata a nuovo la deve lasciare pitturata a nuovo.
Se questo lavoro deve essere effettuato dal proprietario di casa avremo un aumento generalizzato dei canoni di locazione.

COSA DICE LA SENTENZA 29329/2019?
La sentenza 29329/2019 dice che la tinteggiatura non è mai dovuta perché l’unico compenso che può essere trattato e previsto nel contratto è il canone d’affitto: «La clausola che obbliga il conduttore a eliminare, al termine del rapporto, le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per il suo normale uso (nella specie ponendo a suo carico la spesa per la tinteggiatura delle pareti) deve considerarsi nulla, ai sensi dell’art. 79 della stessa legge 392/78 perché, addossando al conduttore una spesa di ordinaria manutenzione che la legge impone, di regola, a carico del locatore, attribuisce a quest’ultimo un vantaggio in aggiunta al canone, unico corrispettivo lecitamente pattuibile a carico del conduttore».

Stop quindi ai “vantaggi”, se proprio bisogna chiamarli “vantaggi”
Non è possibile quindi aggiungere clausole extra-canone che creano un vantaggio per il proprietario.
“La casa deve essere consegnata nel normale stato in cui si trova un immobile dopo un uso prolungato e commisurato alla durata della locazione e non certo rimesso a nuovo e pronto per essere riaffittato il giorno dopo.”
CONSEGUENZE DELLA SENTENZA 29329/2019

Investire sul mattone? Con le ritenute Irpef, Imu, Spese condominiali, spese di ripristino a fine locazione, interventi straordinari, la non scontata solvibilità degli inquilini ecc ecc comporta che ad oggi gli immobili adibiti ad investimento sono delle palle al piede e portano il proprietario dell’immobile a vendere o svendere il proprio immobile per liberarsi di tutte queste problematiche.
Il nostro caro Stato dovrebbe pensare ad ottimizzare i propri investimenti e proprie risorse. La società è drogata di diritti ma di “doveri” non ne vuol sentir parlare.
Stiamo dando proseguo ad una società di individui a cui tutto è dovuto e vengono colpite solamente le persone che hanno spirito imprenditoriale. Gli imprenditori e i piccoli risparmiatori vengono tassati e ritassati e additati come il male della società come evasori fiscali.
Cosa succederà quando le aziende chiuderanno? Cosa succederà quando tutti cominceranno a disinvestire sul mattone? Come pagherete lo stipendio a tutta la mandria di dipendenti pubblici fannulloni il più delle volte senza competenze e scopi?
I giovani d’oggi non aprono più la propria attività. I giovani preferiscono essere assunti in Trenitalia o in posizioni a “posto fisso” nel settore terziario tipo banche, Comune, Regione, o nella grande azienda dove le responsabilità sono nulle e lo “stress” pari a zero dato che i compiti assegnati sono limitati.

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