SUPERBONUS 110%, COME RISPETTARE I NUOVI REQUISITI TECNICI

Il nuovo Dm sostituirà decreti del 2007 e del 2008 e indicherà le caratteristiche degli interventi per i lavori che iniziano dal 6 ottobre.
Sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020 i due decreti del Mise sui requisiti tecnici e sulle asseverazioni che serviranno a completare il quadro normativo per l’applicazione detrazione IRPEF e IRES del 110% sugli interventi dell’ecobonus e bonus facciate.
ECOBONUS: COS’È L’ASSEVERAZIONE
Per beneficiare del super bonus del 110% per tutti gli interventi agevolati sul risparmio energetico “qualificato” (QUINDI NON I SEGUENTI LAVORI: ANTISISMICI, FOTOVOLTAICO, SISTEMI DI ACCUMULO E LE COLONNINE DI RICARICA), si dovranno:

– asseverare il rispetto dei “requisiti tecnici” previsti dal Dm 6 agosto 2020
– asseverare la “congruità” delle spese sostenute rispetto ai «massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.
In assenza di questi, il tecnico determinerà i nuovi prezzi analiticamente avvalendosi anche dei “massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore”.
ESEMPIO: mq di copertura, per kWt di potenza termica o per kWe di potenza elettrica
Una copia di questa asseverazione va trasmessa telematicamente all’Enea entro 90 giorni dal termine dei lavori (asseverazione dell’allegato 1) ovvero dopo il Sal (allegato 2).

NUOVI MASSIMALI DI COSTO SPECIFICI

I nuovi requisiti tecnici (allegati A, C per la prestazione energetica, E per l’isolamento termico, F per le pompe di calore, G per impianti a biomassa, H per i collettori solari), i limiti di spesa assoluti (allegato B) e i limiti di congruità, non si applicheranno solo per l’ecobonus al 110%, ma dovranno essere rispettati anche per gli interventi il risparmio energetico (ECOBONUS).

Il bonus facciate del 90%, se i lavori incideranno da un «punto di vista termico» o per più del 10% «dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio», per i quali è obbligatoria la comunicazione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori (quindi, non per la sola pulitura o tinteggiatura esterna, detraibile comunque al 90%).
Per queste due agevolazioni (che non sono al 110%) non si applicherà il decreto del Mise del 3 agosto 2020, perché è valido solo per l’ecobonus al 110 per cento.

LIMITI DI SPESA AL NETTO DELL’IVA NELL’ECOBONUS

I «massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore», indicati all’allegato I, si considerano al netto di Iva, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie.

SEGUICI SU FACEBOOK