RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO IN CASO DI CONTAGIO DI UN DIPENDENTE

Il datore di lavoro è responsabile in caso di contagio da coronavirus- COVID-19?

RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO IN CASO DI CONTAGIO DI UN DIPENDENTE

RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO IN CASO DI CONTAGIO DI UN DIPENDENTE

È urgente che il Governo intervenga con misure esimenti la responsabilità civile penale e amministrativa dei datori di lavoro in caso di contagio da COVID-19, introducendo una norma che chiarisca, anche sulla base dei precedenti normativi europei (art. 5, c. 4, Direttiva 391/1989), l’esclusione da responsabilità del datore di lavoro.
È fondamentale che il governo faccia chiarezza e legiferi in merito alla responsabilità del datore di lavori in caso di contagio di un dipendente.

Il permanere di tale norma, specie per le aziende medio piccole, sta destando enorme preoccupazione tra gli imprenditori del settore immobiliare e non.
Come si può determinare infatti che l’eventuale contagio si sia determinato nel luogo di lavoro o, finito il lockdown, in altri momenti della vita sociale del lavoratore?

AGGIORNAMENTO DEL 25/05/2020:

L’INAIL, con la circolare n. 22 del 2020, ha fornito importanti chiarimenti in ordine alla responsabilità del datore di lavoro nel caso di contagio da Covid-19 del lavoratore.
La circolare richiamata, in sintesi, afferma che:
– per provare l’origine professionale del contagio occorre sempre accertare la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti;
– la prova che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro consente di indennizzare il lavoratore ma non implica in automatico una responsabilità del datore di lavoro;
– il riconoscimento dell’origine professionale del contagio è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio;
– pertanto, la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33.
In conclusione, l’applicazione dei protocolli e delle linee guida consente al datore di sottrarsi all’imputabilità dell’evento e alla conseguente responsabilità che ne deriverebbe.
Consideriamo quindi la circolare dell’Inail un primo, importante passo nella direzione auspicata da Confindustria, che però, fin da subito, ha prospettato la necessità che sul tema fosse emanato un preciso provvedimento di legge e non solo una circolare amministrativa.
In questo senso riscontriamo positivamente le dichiarazioni della Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo che, a fronte delle richieste di Confindustria, ha anticipato che a breve sarà emanata una disposizione di legge specifica. Proprio ieri infatti è stato approvato alla Camera l’emendamento al disegno di legge di conversione del D.L. Liquidità che introduce l’esonero da responsabilità dei datori di lavoro in caso di contagio del lavoratore da Covid-19 a condizione che vengano applicate in azienda le prescrizioni previste dal Protocollo 24 aprile 2020.

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