PROCEDURA PER OTTENERE L’ECOBONUS SULLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

QUESITO: È NECESSARIO ULTIMARE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA OPPURE POSSIAMO INIZIARE A DETRARRE IL I COSTI SOSTENUTI PER LE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRIMA DI AVER FINITO I LAVORI?

Le spese per i lavori di riqualificazione energetica possono essere portati in detrazione a partire dall’anno di competenza della fattura ricevuta: cioè si porteranno in detrazione a partire dall’anno 2020 (dichiarazione dei redditi 2020) le fatture registrate nell’anno 2020, a prescindere dalla data del pagamento.
Attenzione: è però necessario seguire il progetto di riqualificazione nella sua totalità, perché alla fine dei lavori si dovrà inviare all’ENEA la certificazione che l’edificio è stato effettivamente riqualificato, questo nel caso si opti per la riqualificazione globale che prevede revisione dell’impianto termico e riqualificazione dell’involucro (serramenti, cappotto ed isolamenti vari) con una detrazione del 65% delle spese sostenute, con il massima di 100.000 euro, corrispondente ad spesa complessiva di 153.846 euro (legge 27/12/2006 n. 296, art. 1, comma 344) .
Nel caso si voglia tenere separato l’intervento di riqualificazione dell’impianto termico (art. 1, comma 347 della legge 296/2006 e s.m.i.) da quello relativo all’involucro (art. 1, comma 345), gli importi massimi delle detrazioni sono rispettivamente del 65%, con un massimo di 30.000, e del 50% sui serramenti, con massimo di 60.000 euro, corrispondenti ad una spesa rispettivamente di 46.153 euro e 100.000 euro. Andranno inviate in questo caso due pratiche distinte all’ENEA certificando il raggiungimento degli obbiettivi previsti per ogni singolo intervento (serramenti, cappotto, coibentazione solaio, ecc.) (legge 27/12/2006 n. 296, art. 1, comma 345).
La prima opzione (riqualificazione globale) è a nostro avviso quella più flessibile se la situazione attuale immobile deve essere modificata a fondo.
Ovviamente la scelta fra le due opzione deve essere fatta al momento della prima detrazione, dopo non è possibile cambiare!
Ulteriore precisazione: non possono essere incluse negli importi di cui sopra le opere di ristrutturazione edilizia/manutenzione straordinaria che non hanno rilevanza ai fini del risparmio energetico (per. es. consolidamenti strutturali, demolizione ricostruzione di pareti divisorie, pavimenti, impianti idrico/sanitari, ecc); possono invece essere incluse le spese accessorie legate agli interventi di riqualificazione (per es. sostituzione di davanzali per la formazione del cappotto, opere edili legate alla sostituzione dei serramenti, rifacimento di parte dell’impianto elettrico necessario per alimentare gestire in nuovo impianto termico, ecc.) ed è quindi necessario tenere una contabilità ed una fatturazione separata fra i lavori di ristrutturazione da quelli di riqualificazione energetica.

Sperando di essere stati esaudienti, al seguente link è possibile scaricare la guida della Agenzia delle Entrate ed. 2018.

Pdf Guida Agevolazioni Risparmio energetico 2018

ALCUNE INFORMAZIONI UTILI. (Consigliamo di scaricare la guida della Agenzia delle Entrate ed. 2018 per avere chiaro il quadro normativo)
Cos’è la riqualificazione energetica?
La riqualificazione energetica “ECOBONUS” è una detrazione fiscale (dall’Irpef e dall’Ires) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Per questi interventi sono riconosciute detrazioni più elevate quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. In tal caso, infatti, sarà possibile usufruire di una detrazione del 70 o del 75% da calcolare su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

IN COSA CONSISTE L’AGEVOLAZIONE PER IL RISPARMIO DI ENERGIA:

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che
aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:
• la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
• il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)
• l’installazione di pannelli solari
• la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
• Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, l’agevolazione è prevista anche per l’acquisto e la posa in opera:
• delle schermature solari indicate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro
• di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da
• biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

DETRAZIONE MASSIMA AGEVOLAZIONE RISPARMIO DI ENERGIA

PRESUPPOSTO PRINCIPALE PER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale).
La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita dalla sua iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell’imposta comunale (Ici/Imu), se dovuta.
Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile.
L’esclusione degli edifici di nuova costruzione, peraltro, risulta coerente con la normativa di settore adottata a livello comunitario in base alla quale tutti i nuovi edifici sono assoggettati a prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia.
Per alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche (per esempio, essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento, tranne quando si installano pannelli solari).
Nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità.
In caso di ristrutturazione senza demolizione dell’esistente e ampliamento, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente.
In quest’ultimo caso, comunque, l’agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio, considerato che per tali interventi occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all’intero edificio, comprensivo, pertanto, anche dell’ampliamento.
Sono agevolabili, invece, gli interventi per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi, eccetera) o dei singoli impianti (pannelli solari, caldaie, eccetera).
Se con tali interventi si realizzano impianti al servizio dell’intero edificio, la detrazione va calcolata solo sulla parte imputabile all’edificio esistente, non potendo essere riconosciuta sulla parte di spesa riferita all’ampliamento.

CHI PUÒ USUFRUIRE DELL’ECOBONUS:

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
• le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
• i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
• le associazioni tra professionisti
• gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Per il 2021, la possibilità di usufruire delle detrazioni spetta anche agli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Dal 2017 al 2021, tali istituti possono usufruire, invece, solo delle maggiori detrazioni del 70 e 75%.

Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:
• i titolari di un diritto reale sull’immobile
• i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
• gli inquilini
• coloro che hanno l’immobile in comodato.
Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa:
• il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado)
• il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi
né titolare di un contratto di comodato (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 64/E del 28 luglio 2016).

GLI INTERVENTI O LAVORI INTERESSATI DAL BONUS ENERGETICO

Con decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 (modificato dal
decreto 7 aprile 2008) sono stati individuati gli interventi
ammessi all’agevolazione fiscale:
• riqualificazione energetica di edifici esistenti
• interventi sull’involucro degli edifici
• installazione di pannelli solari
• sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Provvedimenti successivi hanno esteso l’agevolazione ad altri interventi:
• acquisto e posa in opera delle schermature solari
• acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
• acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo
a distanza degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda e di climatizzazione delle unità abitative.

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